ING. P. DE CAMILLIS

VENDITA MACCHINARI PRODOTTI PRIMA DEL 1996





1. Macchine vendute ad un utilizzatore

Quando si vende un macchinario usato, soprattutto se molto vecchio, spesso viene chiesto da parte del Cliente il certificato CE. Se la macchina è stata costruita prima del 1996 tale certificato non è obbligatorio. Infatti ricordiamo che l’articolo 70 del DL 81/2008, ai commi 1 e 2 specifica:

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

La certificazione CE è stata introdotta con la "direttiva macchina" 89/392CEE ed è divenuta obbligatoria in Italia con il suo recepimento attraverso il DPR n° 459/96. Pertanto, dall'articolo 70 si deduce che, per le macchine per le quali è in vigore il dpr 459/96 e successive modifiche è obbligatoria la marcatura CE. Per tutte le macchine costruite precedentemente a tale DPR non è obbligatoria la marcatura CE ma, in ogni caso devono rispettare l'allegato V del DL 81/2008. Per il venditore si prospetta però un obbligo legato al comma 2). Le macchine che si vendono devono essere adeguate secondo l’allegato V. Ciò è ulteriormente ribadito nell’articolo 72 del DL 81/2008. In particolare:

“1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V”

Dunque, non solo il fornitore deve garantire il rispetto dei requisiti fissati dall’allegato V ma deve anche “certificarlo”.

Nell’articolo 72 del DL 81/2008 (modificato successivamente dali'articolo 45 del decreto legislativo 106/09) viene altresì ribadito ed allargato il concetto di quanto già espresso nel citato DPR 459/96 all’articolo 11 comma 1:

"1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3 (*), in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcature CE, deve attestare, sotto la prppria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso , noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."

(*)"un'attrezzature intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile,"

Successivamente nel 2010, il DPR 459/96 viene abrogato dall’art. 18 del D. Lgs 17/2010 tranne che per, guarda caso, l’art. 11 commi 1 e 3 del medesimo. Pertanto, ad oggi sono validi entrambi gli articoli per i quali però bisogna distinguere il “campo di azione ”. Infatti l’articolo 11, comma 1 si applica alle macchine pre-CE e l’allegato V alle ATTREZZATURE DA LAVORO (insieme più ampio che comprende anche le macchine). Per tale motivo l’associazione FEDERMACCHINE propone. nel suo manualetto SICUREZZA DELLE MACCHINE E TESTO UNICO: GUIDA APPLICATIVA PER I COSTRUTTORI diversi moduli scaricabili QUI in formato word.




2. Macchine vendute a rivenditori e/o riparatori

Vediamo ora un ulteriore caso che in fase legislativa non è stato esplicitato ma che invece è stato chiarito dalla Corte di Cassazione. E’ la situazione che si crea quando vendiamo una macchina ad un rivenditore e/o riparatore e che dunque si presume non lo debba utilizzare ma rivenderlo se non dopo averlo adeguato alla normativa vigente. In altre parole bisogna distinguere il caso della “messa in circolazione” dalla “cessione” della macchina. Infatti mentre la messa in circolazione ne prevede l’utilizzo, la cessione non la prevede. Il caso è riportato nell’articolo del sito Punto sicuro, al quale potete accedere cliaccando QUI

Bisogna però anche in tal caso muoversi con i piedi di piombo perché l’acquirente potrebbe esso stesso utilizzare il macchinario o rivenderlo senza adeguamenti. In tali casi, Andrea Rotella, nel suo libro “Sicurezza sul Lavoro 2018” consiglia di procedere alla vendita con l’indicazione sul contratto della specifica “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solo a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.